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05 febbraio 2012
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Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti 

RICETTE MEDICHE
Servizio aggiornato al: 11/09/2008

Le ricette

La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato da un Medico Chirurgo, da un Odontoiatra o da un Veterinario, la cui presentazione è necessaria, nei casi previsti dalla legge, per acquistare medicinali.



In regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta è sempre obbligatoria ed assume rilevanza di atto pubblico quale certificazione del diritto dell’Assistito ad usufruire della prestazione farmaceutica e documento contabile fini del rimborso alla Farmacia.

I tipi di ricette:

Ricettario personale (DL 532/92): nota anche come ricetta bianca, è costituita da un foglio di carta intestata del medico. Può essere suddivisa in:
  • Ricetta ripetibile: deve essere intestata in modo tale da poter consentire l’individuazione del prescrittore (la sola firma non è considerata idonea ad identificare il medico); deve quindi contenere nome, cognome e indirizzo del medico, e può essere sufficiente anche solo un timbro con nome, cognome e n0 di codice regionale.
    La ricetta ripetibile ha una validità massima di tre mesi.
    Il medico può invece aumentare o diminuire il numero di confezioni erogabili, ma in questo caso la ricetta perde la ripetibilità.
    Per la prescrizione di una confezione, ripetibile al massimo 5 volte in 3 mesi, non è lecita la consegna di 5 confezioni in una sola volta.
    Il farmacista, ad ogni dispensazione, deve timbrare la ricetta ripetibile con il timbro della farmacia, annotarne il prezzo e la data di vendita e restituire la ricetta al cliente. Allo scadere della validità della ricetta (per raggiunto numero di confezioni o scadenza), il farmacista dovrà restituirla al fruitore in quanto non ha titolo per ritirarla.

  • Ricetta non ripetibile: è valida 30 giorni oltre a quello di emissione se vengono prescritte specialità o medicinali galenici preconfezionati uso umano.
    Deve riportare intestazione del medico, nome e cognome del paziente (o le sue iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti), data di redazione, firma del medico.

Ricetta non ripetibile per veleni: la prescrizioni di veleni a fini terapeutici deve essere effettuata dal medico chirurgo o veterinario riportando la dose del medicamento (cioè il quantitativo) in tutte lettere. Il farmacista deve trattenere la ricetta e trascrivere su di essa nome e cognome dell'acquirente che deve aver compiuto i 16 anni di età. La ricetta deve essere conservata per 6 mesi.

Ricetta con prescrizione di sostanze dopanti: le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologicamente vietate in quanto considerate doping sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Ricetta con prescrizione di specialità anoressizzanti ad azione centrale: le ricette contenenti la prescrizione di specialità medicinali ad azione anoressizzante centrale sono ricette non ripetibili. Al momento della loro presentazione in farmacia devono essere accompagnate da un piano di trattamento generale del paziente redatto da uno specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna.

Ricetta ministeriale speciale (D.P.R. 309/90): è riservata alla prescrizione di farmaci ad attività stupefacente riportati nelle tabelle I, II, III della F.U. Ha 30 giorni di validità oltre a quello di emissione. Per essere valida la ricetta deve essere redatta su un ricettario speciale distribuito dall'Ordine professionale ai medici.

Ricettario a ricalco rilasciato ai medici dall’Azienda Sanitaria Locale: la Legge n 12 del 8 febbraio 2001 recante "Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", prevedendo specifiche modificazioni al testo unico approvato con DPR 309/1990, mira a rendere più semplice la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di medicinali contenenti determinati farmaci stupefacenti nella terapia del dolore per patologie neoplastiche e degenerative.

Ricetta limitativa: necessaria per la prescrizione di medicinali limitata a taluni ambienti o a taluni medici.

Comprendono 3 categorie:
  • medicinali vendibili al pubblico solo a séguito di diagnosi effettuata in ambiente ospedaliero o assimilato, o che richiedono un controllo durante il trattamento da parte dello specialista.

  • medicinali non vendibili al pubblico che devono essere utilizzati solo dallo specialista durante la visita ambulatoriale.

  • medicinali non vendibili al pubblico il cui impiego è consentito solo in ambiente ospedaliero.

Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale - Legge 326/03: l'articolo 50 del decreto Legge 269/03, convertito nella Legge 326/03 ha modificato (dal 1-01-2005) la precedente ricetta (Modulo a lettura ottica previsto dal D.M.350\88) - in modo da unificarla sul territorio nazionale - con cui vengono prescritti i farmaci detti "mutuabili", cioè che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Ha una validità di trenta giorni; una volta consegnata in farmacia la ricetta viene ritirata poiché deve essere poi consegnata alla A.S.L. di competenza per il rimborso e quindi questo tipo di ricetta non può in alcun caso essere utilizzata più di una volta.

La codifica nazionale della nuova ricetta è finalizzata a rendere omogenei e facilmente studiabili i dati delle esenzioni, contribuendo a mappare su tutto il territorio nazionale lo stato dei cittadini esenti e la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione.

Per essere valida, la ricetta del S.S.N. deve riportare: numero di codice fiscale, cognome e nome dell' assistito (o sue iniziali ove previsto dalla legge), data di prescrizione, firma e timbro del medico. I campi previsti per l’indicazione della nota Aifa (ex CUF) vanno compilati apponendo il numero della nota con allineamento a sinistra e barrando le caselle non utilizzate; il medico è tenuto comunque a barrare le caselle quando non le utilizza.
Con la compilazione della nuova ricetta decade l'obbligo di controfirmare la nota AIFA.

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Caratteristiche della nuova ricetta

Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata e riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

  • Il codice a barre identificativo della vecchia ricetta e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta.

  • Sul modello di ricetta è presente un campo nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti.

  • Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnranno i ricettari ai medici del SSN in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicheranno immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna.

All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, verranno rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, i dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati; verranno anche rilevati i dati relativi alla esenzione. In caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero.

Altra novità interessante per il cittadino, prevista dal Decreto che introduce la nuova ricetta, è rappresentata dal fatto che il medico prescrittore, insieme ai nuovi ricettari, sarà dotato anche di apposite etichette con le quali, nelle sole prescrizioni farmaceutiche, si potrà “oscurare” le generalità del paziente, se questi lo desidera, in nome della sua riservatezza e a tutela della privacy.
Per ulteriori informazioni si può consultare il portale https://sistemats.sanita.finanze.it

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Linee Guida alla compilazione della nuova ricetta SSN

MODELLO NUOVA RICETTA SSN (D.M. 18/5/04)STRUTTURA DEL RICETTARIO
I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari.
Ciascun blocco è dotato di una copertina ed una sottocopertina in cartoncino.

COPERTINA DEL RICETTARIO
La copertina del ricettario contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del ricettario al medico prescrittore.
Nella parte fissa sarà riportata la denominazione dell’ente di competenza.

Nella cedola sarà riportato:
  • Denominazione dell’ente di competenza;
  • Codice identificativo del ricettario (codice della prima ricetta del ricettario, sia in formato numerico che a barre)
  • Cognome e nome del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio)
  • Codice fiscale del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio)
  • Data di assegnazione del ricettario al medico prescrittore
  • Spazio di firma per ricevuta del medico prescrittore
AREA DELLA RICETTA
AREA INTESTAZIONE
In tale area sono riportati:
  • Denominazione dell’ente di competenza “Servizio Sanitario Nazionale Regione Sicilia”;
  • Codici identificativi della ricetta (Rappresentati sia in formato numerico che a barre.
  • Per ricette SSN: numero progressivo regionale
  • Per ricette SASN: numero progressivo relativo alla sede del SASN che distribuisce le ricette.

AREA GENERALITÀ ED INDIRIZZO DELL’ASSISTITO
In quest’area vanno riportati il cognome e nome dell’assistito ed il domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge.

NORMA SULLA PRIVACY PER LE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE (TAGLIANDO ADESIVO)
Il Disciplinare approvato dai Ministeri Economia e Salute riporta: “esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche, la ricetta è comprensiva del tagliando adesivo”.

E’ consentito risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

AREA CODICE DELL’ASSISTITO
Tale area (a riempimento obbligatorio) è costituita da 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinata all’inserimento del Codice Fiscale alfanumerico ma anche di quello a barre dell’assistito.
  • Nel caso di “STP” il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale
  • Nel caso di SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell’assistito
  • Nel caso di soggetto assicurato da istituzione estere il campo NON deve essere compilato, e i dati assicurativi devono essere riportati sul retro della ricetta.

AREA PER LA SIGLA PROVINCIA E ASL
Tale area, a riempimento obbligatorio, è costituita da 5 caselle contigue che servono ad indicare la sigla della provincia e il codice ASL di appartenenza dell’assisito.

Le prime due caselle bianche sono destinate all’indicazione della sigla della provincia di appartenenza dell’assistito.
Le successive tre caselle ombreggiate sono destinate all’indicazione del codice ASL di appartenenza dell’assistito.
Come detto sopra, ai fini della compensazione interregionale ed interprovinciale, è obbligatorio riempire sempre tale area anche nel caso in cui la ASL di competenza dell’assistito coincida con quella del medico prescrittore.

Non deve essere compilato nel caso di assistiti STP, personale navigante iscritto al SASN o assicurati da istituzioni estere). La sigla provincia e il codice Azienda sono riportati nell’Allegato 7 del disciplinare tecnico della ricetta allegato al decreto attuativo del comma 2 dell’art.50 della Legge n. 326/2003.

AREA TIPOLOGIA E PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE (SUGG, RICOV, U (URGENTE), B (BREVE), D (DIFFERITA),P (PROGRAMMATA)
La nuova ricetta è predisposta per l’indicazione delle priorità delle prestazioni da parte del Medico. Tale area NON deve attualmente essere contrassegnata. L’avvio della compilazione di quest’area è subordinata alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia. Le modalità di applicazione verranno successivamente diffuse e rese note a tutti gli attori coinvolti nel sistema.

AREA PRESCRIZIONE
Tale area è costituita da 8 righe tratteggiate da utilizzarsi per la descrizione della prescrizione e da 1 riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto.
E’ consentito l’utilizzo di quest’ultimo rigo anche per eventuali annotazioni particolari nel caso di prescrizioni farmaceutiche.

AREA NOTE CUF (OGGI NOTE AIFA)
Tale area contiene due gruppi di tre caselle destinate alla eventuale indicazione delle note CUF (oggi note AIFA). La nota va scritta inserendo il numero della nota con allineamento a sinistra, Il medico deve comunque barrare le caselle non utilizzate.
Il medico NON dovrà più controfirmare la nota AIFA.

AREA ESENZIONE
Tale area serve ad identificare il diritto di esenzione da parte dell’assistito alla compartecipazione alla spesa sanitaria. Il medico è tenuto a biffare la casella contrassegnata dalla lettera N in mancanza di qualsiasi tipo di esenzione (sia essa per patologia, invalidità, malattia rara, ecc… o per situazione reddituale – ISEE).

Nel caso in cui l’assistito abbia diritto all’esenzione il medico dovrà utilizzare il campo di 6 caselle contigue (3 di colore bianche per i codici di esenzione nazionale e 3 di colore ombreggiate per i codici di esenzione regionale).

Per attestare il diritto all’esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc…) il medico prescrittore dovrà riportare nelle prime tre caselle di colore bianco previste il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione secondo quanto riportato nella tabella di codifica adottata dalla Regione.

Per attestare il diritto all’esenzione per situazione reddituale (ISEE) il medico prescrittore dovrà riportare nelle tre caselle ombreggiate i codici di esenzione (E01 o E02 in base alla situazione reddituale documentata dall’assistito esibendo il certificato ISEE).

Il medico può, in caso di esenzione per situazione reddituale, far apporre la firma all’assistito utilizzando il campo della ricetta previsto. La firma dell’assistito non è obbligatoria ai fini della spedibilità della ricetta.

AREA TIPO RICETTA
L’inserimento del tipo ricetta servirà ad evidenziare la tipologia del soggetto assistito, in particolare:
UE ed EE (Turisti Europei o con accordi bilaterali)
  • Il medico dovrà compilare una seconda ricetta con la tipologia della prestazione effettuata
NA, ND, NE e NX (Naviganti)
  • Il medico dovrà compilare una seconda ricetta con la tipologia della prestazione effettuata (NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare, NE per prescrizione a soggetto assistito da istituzioni estere europee o NX per prescrizione a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee) ST (per gli stranieri temporaneamente presenti)

    AREA NUMERO PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE/PRESTAZIONI
    Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell’apposita area e con allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.

    AREA DATA DELLA RICETTA
    La data dovrà essere indicata trascrivendo nell’apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l’anno (due caselle).
    Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 si dovrà premettere il valore “0”.
    Anche per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre si dovrà premettere il valore “0” nell’apposito campo.
    Per l’indicazione dell’anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri.

    IL RETRO DELLA RICETTA
    Il retro della ricetta è da utilizzare solo per i Turisti.
    È opportuno ricordare che è bene far inserire i dati al Turista, anche perché si può essere in presenza di alfabeti e/o di descrizioni molto particolari.

    Tale area è così composta:
    • Spazio per l’indicazione dell’istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera
    • Spazio per l’indicazione della sigla dello stato estero dell’assistito
    • Spazio per la l’indicazione del n. di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera
    • Spazio per la l’indicazione del numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera
    • Spazio per la firma del soggetto assicurato da istituzione estera

    IL MODULO AGGIUNTIVO
    Nel caso in cui il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l’applicazione dei fustelli autoadesivi sarà possibile utilizzare un modulo aggiuntivo.

    Tale modulo può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta base quali:
    • codice fiscale del paziente;
    • codice numerico della ricetta relativo alla prescrizione originale debitamente firmata dal medico;
    • data di erogazione e timbro della struttura erogante;
    • numerazione uguale al progressivo attribuito alla ricetta originale debitamente firmata dal medico.

    AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA
    Il disciplinare tecnico prevede una serie di avvertenze per il rilascio, la conservazione e l’uso del ricettario al fine di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica.

    Riportiamo qui di seguito le avvertenze previste nel suddetto disciplinare tecnico.
    • La trascrizione manuale della ricetta deve avvenire con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica.
    • In tutti i casi in cui è ammesso l’uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.
    • Ciascuna casella può contenere un solo carattere.
    • La trascrizione deve avvenire nello spazio bianco all’interno della casella evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa.
    • Non bisogna legare i caratteri tra loro.
    • Si devono usare penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero.
    • Non si possono effettuare cancellature o correzioni dei caratteri già scritti.
    • Non ci devono essere puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri.
    • Non si devono barrare le caselle inutilizzate ad esclusione degli elementi indicante le note AIFA che devono obbligatoriamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia utilizzate.
    • La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all’interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa.

    A cura del Dott. Renato De Tullio
    Dirigente Medico I° Livello
    Unità Operativa di Pneumologia
    Policlinico - Bari



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