19 maggio 2012
 | ASSOCIAZIONI
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| ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO |
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Servizio aggiornato al: 19/09/2008
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Legge n. 266 del 11 agosto 1991
"Quadro sul volontariato"
| Articolo 1 |
| Finalità e oggetto della Legge
1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione
della attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta'
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le
prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.
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| Articolo 2 |
| Attivita' di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto edesclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall' organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute perl'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
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| Articolo 3 |
| Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all' art.
2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono piu' adeguata al perse- guimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita'
e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti l'obbligo
di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso
da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare especializzare l'attivita' da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito
di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
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| Articolo 4 |
| Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche'
per la responsabilita' civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e
sono disciplinati i relativi controlli.
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| Articolo 5 |
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Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per le svolgimento della propria attivita'
da:
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali
2. Le organizzazioi di volontariato, prive di personalita' giuridica,
iscritte nei registri di cui all' art. 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per
lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli
articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.
Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli
2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica,
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti
ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
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| Articolo 6 |
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Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle Regioni e dalle province autonome
1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione
e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'
art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e
dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per
la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione
o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nei termini
di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il
quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le prov. autonome inviano
ogni anno copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per
il volontariato, previsto dall' art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all' art.
5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
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| Articolo 7 |
| Convenzioni
1. Lo Stato, le Regioni, le prv. autonome, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all' art.
6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza dele condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita'
oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita'
degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni,
di controllo della loro qualita' e le modalita' di rimborso spese.
4. La copertura assicurativa di cui all' art.4
e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
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| Articolo 8 |
| Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni
di volontariato di cui all' art.3 della presente
legge, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi
allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo
e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni
di volontariato di cui all' art.3 della presente
legge, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano
cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti
da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente
i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre
1990, nr 408, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con
i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi
e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni
liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' ]e attivita' siano destinate
a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno
due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita'
delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a
lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del
50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli
utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
4. I proventi derivanti da attivita' commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG
e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali.
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| Articolo 9 |
| Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973,
nr. 538.
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| Articolo 10 |
| Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare I'autonomia
di organizzazione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delIe prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'
interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni
e le province autonome;
le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all' articolo 6 alla
programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione
ai diversi settori di intervento;
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita'
di volontariato;
la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi
di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei settori
di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
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| Articolo 11 |
| Diritto all' informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1930, nr. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle
organizzazioni.
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| Articolo 12 |
| Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su
proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito I'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali
o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da
due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi
e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte.
b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d) approva progetti sperimentali elaborati anche
in collaborazione con gli Enti locali; da organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
I'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
pubblica un rapporto biennale sull' andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delIe normative nazionali e regionali;
sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi
pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre
iniziative finalizzate alla circolazione deUe notizie attinenti l' attivita'
di volontariato;
promuove, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di
cui alla lettera d) del comma 1.
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| Articolo 13 |
| Limiti di applicabilita'
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile
e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge
15 dicembre 1972, nr. 772.
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| Articolo 14 |
| Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma
2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera
i) dello stesso articolo 12, e' autorizzata una spesa di due miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All' onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi
1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione delIo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
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| Articolo 15 |
| Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli Enti di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1, venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine
di istituire, per il tramite degli Enti locaIi, centri di servizi a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione
di sostenerne e qualificarne l'attivita'.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiamo proceduto
alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto
legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalita'
di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad
opere di beneficenza e di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 35,
comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e
2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
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| Articolo 16 |
| Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono
ad emanare o adeguare le norme per I'attuazione dei principi contenuti
nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
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| Articolo 17 |
| Flessibilita' nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6, per poter
espletare l'attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste
dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, nr. 93 e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i
criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune
di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni
di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire
di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l' organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge munita di sigillo di Stato sara' inserita nella raccolta
Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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